La speciale disciplina del procedimento davanti al giudice di pace — contenuta nel Titolo II del Libro I del codice ed oggetto di questo volume del Commentario — delinea un rito fortemente ispirato ai principi di oralità e concentrazione, e soprattutto molto semplificato rispetto a quello che regola il processo ordinario di cognizione che si svolge dinanzi al tribunale.
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Come affermato dalla Corte costituzionale, il procedimento davanti al giudice di pace è anzi connotato dalla «massima semplificazione delle forme», e per esso il legislatore ha dettato una disciplina del tutto peculiare, in ragione della «diversità ontologica» di tale rito rispetto a quello ordinario. Detta semplificazione risponde in primo luogo alle esigenze proprie dell’amministrazione della c.d. «giustizia minore», tradizionalmente affidata al giudice onorario. Basti pensare al contenuto semplificato dell’atto introduttivo, alla possibilità di proporre la domanda anche verbalmente, o alla libertà di forme prevista per la costituzione in giudizio: sono questi esempi di disposizioni ereditate dal giudice conciliatore, volte a rendere effettiva la facoltà per le parti di stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore. In realtà, l’ambito delle competenze civili attribuite al giudice di pace supera di gran lunga i confini della giustizia minore; non per questo, però, può trascurarsi l’importanza di una normativa processuale adeguata alle controversie di modesta entità: tale cioè da assicurare anche agli small claims un’effettiva possibilità di accesso alla giurisdizione, senza che possa in contrario invocarsi l’alibi rappresentato dalle procedure di ADR. Prendendo le mosse da queste considerazioni, il volume analizza tutte le fasi del giudizio davanti al giudice di pace, affrontando i numerosi problemi applicativi originati da una disciplina assai scarna e spesso bisognosa di essere integrata attraverso le norme del processo ordinario. Particolare attenzione è inoltre rivolta al più generale quadro evolutivo della materia, ovvero alle novità introdotte sia dalla riforma della magistratura onoraria, sia dalla recente legge delega 206/2021, di riforma del processo civile.
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